Sez. 1, Sentenza n. 21675 del 04/12/2012 (Rv. 624585 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Revoca - Irripetibilità dei maggiori importi versati - Condizioni - Figlio di uno solo dei coniugi - Ripetibilità - Sussistenza - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento, non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento medesimo, come allorché il soggetto (minorenne, ovvero maggiorenne non autosufficiente) non rivesta lo "status" di figlio di entrambe le parti in contesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)