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Sez. 1, Sentenza n. 6864 del 20/03/2009 (Rv. 607543 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Assegno corrisposto in virtù di provvedimenti non definitivi - Esclusione o riduzione per pronuncia successiva - Ripetibilità degli importi versati - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607543-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

In tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale. (Nel caso di specie, la ripetibilità dell'assegno di mantenimento è stata esclusa dalla Corte, in riforma della sentenza di secondo grado, rispetto ad un importo di euro 350).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)