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Sez. 3, Sentenza n. 10833 del 03/11/1993 (Rv. 484152 - 01)

Contratti agrari - Terreni oggetto di concessione edilizia - Rilascio - Indennizzo e indennità | Indennità prevista dal quinto comma dell'art. 50 della legge n. 203 del 1982 - Differenza con quella prevista dal quarto comma dello stesso articolo - Conseguenze - Giudizio promosso dal proprietario per l'accertamento delle somme dovute ai sensi del quarto comma - Domanda di pagamento della predetta indennità - Domanda riconvenzionale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484152-01

Contratti agrari - Terreni oggetto di concessione edilizia - Rilascio - Indennizzo e indennità

Il diritto del conduttore, concessionario o mezzadro alla indennità prevista dal quinto comma dell'art. 50 della legge 3 maggio 1982 n. 203 in caso di rilascio al proprietario delle aree necessarie per la realizzazione di costruzioni concesse ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione, è diverso dal diritto all'indennizzo che allo stesso conduttore, concessionario o mezzadro è, in alternativa, riconosciuto dal quarto comma del medesimo art. 50 con la conseguenza che la domanda di pagamento della predetta indennità nel giudizio promosso dal proprietario per l'accertamento delle somme dovute ai sensi del quarto comma della citata disposizione dà luogo non ad una eccezione ma ad una domanda riconvenzionale da proporre nei termini e nelle forme previste dall'art. 418 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)