Sez. 3, Sentenza n. 8214 del 06/06/2002 (Rv. 554922 - 01)
CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - INDENNIZZO E INDENNITÀ | Indennità previste dall'art. 17, secondo comma, legge n. 865 - Cumulabilità con la somma risultante dalla stima dell'ispettorato e con l'indennizzo previsto dall'art. 43 legge n. 203 del 1982 - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - INDENNIZZO E INDENNITÀ
Nell'ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto agrario per effetto della sopravvenuta destinazione edificatoria del fondo, all'affittuario (o mezzadro) compete, a norma dell'art. 50 legge n. 203 del 1982, una somma rapportata al valore delle colture in atto e delle opere, nonché un indennizzo, come previsto dall'art. 43 legge cit.; in alternativa ad entrambe le suddette erogazioni l'affittuario (o il mezzadro) può optare per le indennità previste dall'art. 17 legge n. 865 del 1971, dovendosi pertanto escludere la cumulabilità tra tali ultime indennità e le altre due erogazioni sopra considerate.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 com. 2 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 43, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)