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Sez. 2, Sentenza n. 5608 del 20/12/1982 Ud. (dep. 14/06/1983) Rv. 159520 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - PERIZIA - IN GENERE - RILIEVI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFENSORE - AVVISO E DEPOSITO DI ATTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GIUDIZIALE - PERIZIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159520-01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - PERIZIA - IN GENERE - RILIEVI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFENSORE - AVVISO E DEPOSITO DI ATTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GIUDIZIALE - PERIZIA - CONDIZIONI.*

I rilievi e accertamenti dattiloscopici non hanno il carattere di una indagine tecnica, equivalente ad una perizia, e rientrano nei poteri della polizia giudiziaria. Pertanto, per il compimento di tali Atti, non è prescritta la presenza del difensore, né gli Atti medesimi, dato il loro carattere amministrativo, rientrano tra quelli per i quali è obbligatorio il deposito di cui all'art. 304 - quater cod. proc. pen.. per la valutazione di dette indagini, operate dalla polizia, il giudice, nel caso di contrasto o di dubbio sul metodo di rilevamento e, a fortiori, sulla coincidenza degli elementi di confronto, deve avvalersi dell'opera di un perito, ove non gli sia possibile risolvere il caso con le sue cognizioni. (Conf mass n 151527; (Conf mass n 151528; (Conf mass n 151529; (Conf mass n 152085; (Conf mass n 152086).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)