Sez. 1, Sentenza n. 24592 del 23/11/2005 (Rv. 586141 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Pagamenti dovuti all'appaltatore - Ritardo - Interessi moratori - Presupposto - Imputabilità del ritardo - Prova della non imputabilità - Onere gravante sull'appaltante.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In materia di pagamenti dovuti all'appaltatore di opere pubbliche, gli articoli 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962 qualificano come moratori i relativi interessi e postulano pertanto che i ritardi siano imputabili a colpa dell'appaltante; tale principio non è derogato dall'articolo 4 della legge n.741 del 1981, che, nel prevedere il pagamento degli interessi senza necessità di domanda dell'appaltatore, si limita a porre un'inversione dell'onere della prova della non imputabilità del ritardo, che grava sull'amministrazione appaltante.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 04/12/1981 num. 741 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)