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Sez. 1, Sentenza n. 16814 del 21/07/2006 (Rv. 591419 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Stati di avanzamento dei lavori - Pagamento - Previsione di dilazione fino al momento dell'accreditamento all'ente appaltante dei finanziamenti a carico di altro ente - Relativa pattuizione, escludente la corresponsione degli interessi moratori fino a tale data - Nullità "ex" art. 4 legge n. 741 del 1981 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591419-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, è nulla, per violazione dell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la clausola del contratto d'appalto, sottoposto alla disciplina del capitolato generale delle opere pubbliche contenuta nel d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che, dilazionando il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori al momento in cui siano accreditati all'ente appaltante i finanziamenti a carico di altro ente, escluda la corresponsione degli interessi moratori fino alla stessa data.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)