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Sez. 3, Sentenza n. 2402 del 31/01/2008 (Rv. 601328 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Diritto di riscatto - Natura - Esercizio - Forma e modalità - Manifestazione espressa della volontà di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita - Necessità - Rinvio al rogito notarile - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601328-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

Il diritto di riscatto previsto in materia agraria dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, "ex lege", l'acquisto del fondo a favore del retraente, atteso che con la stessa il retraente comunica all'acquirente la sua volontà di riscattare il fondo. La dichiarazione di retratto deve avere i requisiti di determinatezza, completezza e serietà, con un espresso e specifico riferimento alla volontà del retraente di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita, non essendo sufficiente a tale scopo un semplice richiamo al rogito notarile.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)