Sez. 3, Sentenza n. 7287 del 13/05/2003 (Rv. 562941 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Effetto - Sostituzione "ex tunc" dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo - Condizioni - Manifestazione espressa della volontà di pagare lo stesso prezzo pattuito per la compravendita - Necessità - Rinvio al rogito notarile - Sufficienza - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
La dichiarazione di riscatto di fondo rustico, per poter produrre i suoi effetti di sostituzione ex tunc dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo, deve essere tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 8 comma quinto della legge n. 590 del 1965, e deve avere i requisiti di determinatezza, completezza e serietà; in particolare, essa deve contenere un espresso riferimento alla volontà del retraente di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita, non essendo sufficiente a tale scopo un semplice richiamo al rogito notarile.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)