Sez. 3, Sentenza n. 8545 del 29/05/2012 (Rv. 622629 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1538 cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Se un fondo rustico, già oggetto di un preliminare di vendita a corpo, venga offerto in prelazione al proprietario confinante, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, alle medesime condizioni ivi pattuite, una volta che il diritto di prelazione sia stato esercitato, l'acquirente è tenuto al pagamento del prezzo così come determinato nel preliminare stesso, senza poterne invocare alcuna riduzione, nemmeno se la misura del fondo sia inferiore di oltre un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto, giacché all'esercizio del diritto di prelazione nel caso suddetto non si applica l'art. 1538 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)