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Sez. F, Sentenza n. 6189 del 20/11/1980 (Rv. 409916 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - RICORSO INTRODUTTIVO DI UNA CONTROVERSIA DI LAVORO - DEPOSITO - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA IN DATA POSTERIORE - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL PREDETTO RICORSO - INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO D'URGENZA ANTERIORMENTE AL PROCEDIMENTO DI MERITO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409916-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - RICORSO INTRODUTTIVO DI UNA CONTROVERSIA DI LAVORO - DEPOSITO - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA IN DATA POSTERIORE - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL PREDETTO RICORSO - INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO D'URGENZA ANTERIORMENTE AL PROCEDIMENTO DI MERITO - CONFIGURABILITA.*

La pendenza di un procedimento per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, secondo la previsione degli artt 700 e segg cod proc civ, si verifica con la presentazione della relativa istanza, e non abbisogna, come si verifica invece per le cause di merito, della notificazione alla controparte dell'atto introduttivo, atteso che, fin dal momento di detta presentazione, il giudice adito puo provvedere, sia pure in via provvisoria, senza necessita di convocare ed ascoltare il convenuto. Pertanto, in una controversia di lavoro, qualora, il ricorso introduttivo del relativo procedimento di merito, ancorche depositato prima della data di presentazione dell'istanza di provvedimenti d'urgenza, risulti notificato dopo tale data il procedimento d'urgenza deve considerarsi instaurato anteriormente al procedimento di merito, al fine dell'individuazione del giudice competente secondo i criteri di cui all'art 701 cod proc civ. (V 4454/77, mass n 388058; (V 4404/76, mass n 383122).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)