Sez. L, Sentenza n. 1945 del 10/03/1990 (Rv. 465810 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONTINENZA RITO DEL LAVORO - GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - INDIVIDUAZIONE - MOMENTO RILEVANTE - DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONTINENZA RITO DEL LAVORO - GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - INDIVIDUAZIONE - MOMENTO RILEVANTE - DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA.*
Nel rito del lavoro, per individuare, ai fini della litispendenza (e della continenza) il giudice preventivamente adito, deve farsi riferimento al deposito del ricorso presso la cancelleria - realizzandosi in tale momento, con l'adizione del giudice, l'instaurazione del rapporto fra due dei tre soggetti fra i quali si svolge il processo - e non alla successiva notificazione del ricorso medesimo con in calce il decreto di fissazione dell'udienza, secondo il criterio del terzo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., la cui applicazione comporta la dipendenza dal giudice (ed in particolare dalla tempestività o meno dell'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 415 cod. proc. civ.) della possibilità per il ricorrente di notificare l'atto introduttivo del giudizio e di determinare la pendenza della lite ai sensi del citato art. 39. (V 2874/84, mass n 434927; (V 1929/84, mass n 434009; (contra 5189/85, mass n 442492; (contra 6189/80, mass n 409916; (contra 1824/79, mass n 398200; (contra 634/78, mass n 389952; (contra 4457/77, mass n 388058).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)