Sez. 2, Sentenza n. 6409 del 28/11/1988 (Rv. 460740 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - COMPETENZA - PROVVEDIMENTO IMMEDIATO - MANCANZA - UDIENZA DI COMPOSIZIONE DELLE PARTI - FISSAZIONE - DATA SUCCESSIVA ALLA CITAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO PER IL MERITO - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - COMPETENZA - PROVVEDIMENTO IMMEDIATO - MANCANZA - UDIENZA DI COMPOSIZIONE DELLE PARTI - FISSAZIONE - DATA SUCCESSIVA ALLA CITAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO PER IL MERITO - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*
In tema di provvedimenti d'urgenza la Competenza del pretore ai sensi dell'art. 701, prima parte, cod. proc. civ., non viene meno allorché, in Mancanza di un provvedimento immediato, l'udienza di comparizione delle parti sia stata fissata, ai sensi degli artt. 702 e 689 cod. proc. civ., in data successiva a quella in cui sia stato notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio per il merito, dovendosi avere esclusivo riguardo ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ. al momento della proposizione con il deposito del ricorso della domanda nel procedimento cautelare. (V 1416/82, mass n 419242; (V 1123/81, mass n 411685; (V 6189/80, mass n 409916; (V 2704/79, mass n 399026).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)