Sez. 1, Sentenza n. 19413 del 28/09/2004 (Rv. 577391 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE | Contributo in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità, ex art. 2 del D.L. n. 367 del 1990 - Regione Puglia - Legge reg. n. 24 del 1990 - Assegnazione ai comuni dell'intera procedura di concessione del contributo - Conseguenze - Controversie relative alla attribuzione del beneficio - Competenza territoriale - "Forum destinatae solutionis" - Determinazione - Riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria comunale.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE
In ordine al contributo in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989 - 90, previsto dall'art. 2, secondo comma, del D.L. 6 dicembre 1990, n. 367 (convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31), in base alla legge della Regione Puglia 11 maggio 1990, n. 24 - concernente le funzioni amministrative trasferite alla regione in materia di interventi conseguenti a calamità naturali od avversità atmosferiche -, pur essendo la Regione l'unica obbligata nei confronti del beneficiario, l'intera procedura di concessione del contributo, compreso il pagamento, risulta assegnata ai comuni, con la conseguenza che - lungi dal potersi configurare la relativa tesoreria come facoltativo sportello di pagamento - ai comuni stessi spetta, all'esito della determinazione dell'"an" e del "quantum" dell'aiuto richiesto, l'emissione del relativo titolo di spesa. Ne deriva che, in ordine alle controversie concernenti l'attribuzione del detto beneficio, la competenza territoriale, sotto il profilo del "forum destinatae solutionis", spetta al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio di tesoreria comunale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 2, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 11/05/1990 num. 24, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)