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Sez. 1, Sentenza n. 20430 del 21/10/2005 (Rv. 593301 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE | Contributo "una tantum" in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989 - 1990, ex art. 2 del d.l. n. 367 del 1990, conv. in legge n. 31 del 1991 - Interpretazione autentica della predetta norma ad opera dell'art. 8 "septies" del d.l. n. 137 del 2004, conv. in legge n. 186 del 2004 - Regione Puglia - Diritto soggettivo perfetto degli agricoltori con riferimento all'intero ammontare indicato nel predetto articolo 2 - Configurabilità - Esclusione - Derogabilità del contributo in favore dei singoli coltivatori nei limiti degli stanziamenti messi a disposizione della Regione Puglia dal Ministero delle Politiche agricole a forestali - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale del predetto art. 8 septies - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593301-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE

In ordine al contributo "una tantum" in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989 - 90, previsto dall'art. 2, secondo comma, del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367 (convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31), alla stregua della interpretazione autentica della disposizione di detto articolo fornita dall'art. 8 "septies" del d.l. n. 136 del 2004, convertito nella legge n. 186 del 2004, deve escludersi che il diritto dell'agricoltore alla percezione della somma "una tantum" di cui al predetto art. 2 configuri un diritto soggettivo perfetto con riferimento all'intero ammontare indicato nello stesso articolo. Detto contributo era infatti erogabile in favore dei singoli coltivatori dei limiti degli stanziamenti messi a disposizione della Regione Puglia dal Ministero delle Politiche agricole e forestali fino alla somma di lire 2.000.000, senza che si ponesse a carico della predetta Regione un obbligo di provvedere comunque al pagamento con propri stanziamenti in caso di incapienza nei fondi messi a disposizione della Regione stessa dal Fondo di solidarietà di cui all'art. 1 della legge n. 590 del 1981. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con gli artt. 81 e 119 Cost., in quanto, per un verso, l'art. 2 del d.l. n. 367 del 1990 sarebbe stato "ab initio" privo di copertura, non essendo possibile prevedere all'atto dello stanziamento il numero dei coltivatori che nelle diverse Regioni avrebbero avuto diritto al contributo, per l'altro l'autonomia finanziaria delle Regioni sarebbe violata se esse dovessero far fronte a spese non previste a carico delle stesse da alcuna norma di legge. Né l'art. 8 "septies" del d.l. n. 136 del 2004 si pone in contrasto con la Costituzione, in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 620 del 1987), non può ravvisarsi vizio di illegittimità costituzionale in una norma interpretativa che ha la funzione di ovviare a vizi di incostituzionalità della norma interpretata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 2 com. 2, Decreto Legge 28/05/2004 num. 136 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST., Legge 27/07/2004 num. 186 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Puglia 05/11/1990 num. 24, Costituzione art. 81, Costituzione art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)