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Sez. 1, Sentenza n. 20283 del 20/10/2005 (Rv. 585395 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE | Contributo in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità - Art. 2 del d.l. n. 367 del 1990 - Regione Puglia - Legge reg. n. 24 del 1990 - Delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti gl'interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche - Controversie relative all'attribuzione del beneficio - Competenza territoriale - Individuazione del "forum destinatae solutionis" - Sede dell'ufficio di tesoreria del comune di domicilio dell'avente diritto - Foro facoltativo - Individuazione del "forum contractus" - Luogo di ubicazione dell'area interessata dalla calamità.
Stato
decisa il 2005-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585395-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE

In ordine al contributo previsto dall'art. 2, secondo comma, del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367 (convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31) in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90, gli artt. 5 e 6 della legge della Regione Puglia 11 maggio 1990, n. 24, che delegano ai comuni e alle province le funzioni amministrative trasferite alla regione in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, comportano, in applicazione delle norme sulla contabilità degli enti pubblici, che il luogo di adempimento dell'obbligazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, va individuato in quello in cui ha sede la tesoreria comunale nel cui ambito circoscrizionale ha domicilio l'avente diritto, ma, non avendo detto foro carattere esclusivo o inderogabile, il creditore non perde la facoltà di scelta tra lo stesso e quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione, corrispondente a quello in cui si trova l'area interessata dalla calamità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 2, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 11/05/1990 num. 24 art. 5, Legge Reg. Puglia 11/05/1990 num. 24 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)