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Sez. 2, Sentenza n. 3862 del 07/06/1988 (Rv. 459066 - 01)

COMUNIONI DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - AZIONE DI UN SOLO CONDOMINO A TUTELA DEL SUO DIRITTO SULLE COSE COMUNI LESO DA ALTRO CONDOMINO O DA UN TERZO - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON GLI ALTRI CONDOMINI O CON L'AMMINISTRATORE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459066-01

COMUNIONI DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - AZIONE DI UN SOLO CONDOMINO A TUTELA DEL SUO DIRITTO SULLE COSE COMUNI LESO DA ALTRO CONDOMINO O DA UN TERZO - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON GLI ALTRI CONDOMINI O CON L'AMMINISTRATORE - INSUSSISTENZA.*

Ciascun condomino può agire, anche da solo, a tutela del suo diritto sulle cose comuni, leso ad opera di altro condomino o di un terzo, senza chiamare in giudizio gli altri condomini o l'amministratore del condominio, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. (V 1757/87, mass n 451153; (V 2828/69, mass n 342628).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)