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Sez. 2, Sentenza n. 3717 del 19/04/1994 (Rv. 486275 - 01)

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Comunione e condominio | Area dell'edificio destinata a parcheggio - Rivendica del diritto reale d'uso nei confronti del costruttore - Venditore - Azione giudiziaria promossa da un solo condomino o da più condomini - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'amministratore o degli altri condomini - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486275-01

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Comunione e condominio

Il singolo condomino da solo ovvero un gruppo di condomini senza necessità di chiamare in giudizio gli altri condomini o l'amministratore del condominio possono proporre l'azione giudiziaria contro il costruttore-venditore per rivendicare il diritto reale d'uso sull'area dell'edificio destinata a parcheggio con atto d'obbligo nei confronti dell'amministrazione comunale, non ricorrendo un ipotesi di litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)