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Sez. 2, Sentenza n. 2828 del 25/07/1969 (Rv. 342628 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RIVENDICAZIONE DELLA COMPROPRIETA DI UN BENE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I COMPROPRIETARI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - PRETESA DEL CONVENUTO ALLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEL BENE.*
Stato
decisa il 1969-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342628-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RIVENDICAZIONE DELLA COMPROPRIETA DI UN BENE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I COMPROPRIETARI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - PRETESA DEL CONVENUTO ALLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEL BENE.*

Se e vero che, nell'Azione di rivendica, tendente all'accertamento del diritto dell'attore a titolo di comproprieta con altri ed alla condanna del convenuto alla restituzione dell'immobile o di parte di esso (Azione di condomino di edificio contro altro condomino, a tutela della proprieta comune) non e configurabile l'ipotesi del litisconsorzio necessario, essendo perfettamente concepibile che la sentenza che ordina la restituzione possa avere effetto parziale, limitato ad una o piu quote, e non potendo, quindi, la pronunzia considerarsi inutiliter data se non sia resa nei confronti di tutti gli eventuali obbligati, tuttavia, quando il convenuto in rivendica eccepisca, in contrasto con il condominio, che la proprieta di un bene rivendicato, che sarebbe comune ai sensi dell'art.1170 cod.civ. appartiene soltanto a lui, od occorra, ai fini della rivendicazione, l'accertamento del titolo di proprieta, opposto dal convenuto, ricorre allora l'ipotesi del litisconsorzio necessario, con la conseguente necessita della integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari ricorre, infatti, una tale ipotesi, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando si deduca in giudizio un rapporto plurisoggettivo, concettualmente unico ed inscindibile, si che la sentenza potrebbe conseguire un risultato utile e positivo solo se pronunciato in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi del rapporto stesso. (V.136-68 mass 330983 270-65 790-64 156-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)