Sez. 4, Sentenza n. 36968 del 20/06/2003 Ud. (dep. 26/09/2003) Rv. 226374 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - IN GENERE | Incompatibilità del perito d'ufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento - Omessa previsione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - IN GENERE
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225, comma 3 cod. proc. pen., - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del perito d'ufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento -, in quanto l'esigenza di imparzialità cui è preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare l'ufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento, non sussiste nell'ipotesi in cui, al contrario, sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento, con la conseguenza che, trattandosi di situazioni diverse, non vi è violazione dell'art. 3 Cost.; nemmeno sussiste la violazione dell'art. 24 Cost., essendo sufficiente, in tale ipotesi, che il giudice escluda l'utilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 24 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 225 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)