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Sez. 3, Sentenza n. 4526 del 26/11/2001 Ud. (dep. 06/02/2002) Rv. 221052 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO | Esperto in neuropsichiatria infantile che abbia partecipato all'esame del minore offeso dal reato - Esame condotto dal P.M. - Incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone e di consulente - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221052-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO

È incompatibile sia con l'ufficio di testimone (art.197, lett.d, cod.proc.pen.) sia con quello di consulente tecnico (art.225, comma 3, cod.proc.pen.) l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato quale ausiliario all'assunzione delle sommarie informazioni rese al Pubblico ministero dal minorenne offeso dal reato, atteso che lo svolgimento di tale compito implica, da parte dell'ausiliario, una valutazione sull'attendibilità della persona offesa dalla quale necessariamente deriva l'incapacità a testimoniare su qualsiasi tema che a detta attendibilità inerisca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 222 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 225 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)