diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 6073 del 27/01/2026 Ud. (dep. 13/02/2026) Rv. 289390-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Attività di mera fornitura di materiali o attrezzature, non soggetta agli obblighi di pianificazione e di vigilanza gravanti sul datore di lavoro ex art. 96, comma 1-bis, d.lgs. n. 81 del 2008 - Nozione - Indicazione.
Stato
decisa il 2026-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289390-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste attività di mera fornitura di materiali o attrezzature, non soggetta agli obblighi di pianificazione e di vigilanza gravanti sul datore di lavoro secondo la previsione di cui all'art. 96, comma 1-bis, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel solo caso in cui l'impresa si faccia esclusivamente carico delle operazioni di consegna, senza partecipare anche alla posa in opera dei beni forniti.

Cod. Pen. art. 43 com. 3, Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)