Sez. 4 - , Sentenza n. 14179 del 10/12/2020 Ud. (dep. 15/04/2021) Rv. 281014 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Coordinatore per l'esecuzione dei lavori – Ambito di responsabilità - Rischio cd. "generico" – Individuazione – Responsabilità del datore di lavoro – Ambito – Rischio cd. "specifico" - Individuazione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di infortuni sul lavoro, l'area di rischio governata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori si individua in base all'area di intervento di tale garante, per come definita, ai sensi dell'allegato XV al d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, dal piano di sicurezza e coordinamento, che comprende, oltre ai rischi connessi all'area di cantiere e all'organizzazione di cantiere, anche i rischi interferenziali connessi alle lavorazioni (cd. rischi generici), tra i quali non rientrano i rischi specifici propri dell'attività della singola impresa, di competenza del datore di lavoro, in quanto non inerenti all'interferenza fra le opere di più imprese. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro dell'impresa che stava eseguendo nel cantiere opere murarie, per le lesioni riportate - in conseguenza della caduta di un pannello durante il disarmo di quelli utilizzati per la realizzazione del cornicione del tetto - dal titolare di altra impresa che nel medesimo cantiere avrebbe dovuto eseguire le opere idrauliche, accompagnato dal primo in un'area sottostante al ponteggio al fine di valutare gli interventi di assistenza muraria da effettuare in relazione agli impianti idrici da realizzarsi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)