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Sez. U, Sentenza n. 5627 del 17/10/1988 (Rv. 460176 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE - PROPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DELLA P.A. - CONDIZIONI - POTERI DEL GIUDICE - FATTISPECIE IN TEMA DI SCONFINAMENTO DI ANIMALI SELVATICI IN FONDO LIMITROFO AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO.*
Stato
decisa il 1988-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460176-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE - PROPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DELLA P.A. - CONDIZIONI - POTERI DEL GIUDICE - FATTISPECIE IN TEMA DI SCONFINAMENTO DI ANIMALI SELVATICI IN FONDO LIMITROFO AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO.*

Con riguardo alle azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, qualora, in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, mentre non rileva il tipo di provvedimento cautelare richiesto, che può implicare solo un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, in relazione al divieto di annullamento modifica o revoca dell'atto amministrativo, di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.. Pertanto, detta giurisdizione deve essere affermata, quando il proprietario di fondo limitrofo ad un parco nazionale (nella specie, parco d'Abruzzo) denunci un pregiudizio o pericolo di pregiudizio patrimoniale a causa dello sconfinamento di animali selvatici, assumendo l'inosservanza dell'ente gestore del parco all'Obbligo di adottare le doverose cautele per impedire danni ad altri, perché la domanda si ricollega ad un diritto soggettivo. (V 4424/83, mass n 429325; (V 6363/82, mass n 423992).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 689, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)