Sez. 2, Sentenza n. 2409 del 10/07/1968 (Rv. 334791 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - IPOTIZZABILITA DI CONCLUSIONI DIVERSE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - IPOTIZZABILITA DI CONCLUSIONI DIVERSE - ESCLUSIONE.*
In tema di prove per presunzioni, l'esistenza del fatto ignoto deve rappresentare l'univoca conseguenza logica di determinate e certe premesse, in base alle regole di comune esperienza, e non gia il risultato di una deduzione che, pur se probabile e non arbitraria, lascia sopravvivere la ipotizzabilita di conclusioni diverse ed opposte e, quindi, in definitiva, un notevole margine di dubbio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)