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Sez. 3, Sentenza n. 5402 del 09/10/1980 (Rv. 409280 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409280-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di prova per presunzioni, l'esistenza del fatto ignoto deve rappresentare l'univoca conseguenza logica di certe e determinate premesse, in base alle regole della comune esperienza. Peraltro, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della Cassazione non puo riguardare il convincimento del giudice sulla Rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce giudizio di fatto, ma solo la sua congruenza sul piano logico e del rispetto dei principi di diritto che regolano i mezzi di prova. (Conf 1356/75, mass n 374888, sulla seconda parte; (Conf 3448/73, mass n 367440, sulla prima parte; (Conf 267/73, mass n 363847; (Conf 2825/72, mass n 360522; (Conf 2409/68, mass n 334791, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)