Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 15/09/1970 (Rv. 347253 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - IPOTIZZABILITA DI CONCLUSIONI DIVERSE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - IPOTIZZABILITA DI CONCLUSIONI DIVERSE - ESCLUSIONE.*
In tema di presunzioni, l'esistenza del fatto ignoto deve rappresentare, in base al principio dell'id quod plerumque accidit, la conseguenza, se non necessaria, almeno univoca e logica di premesse determinate e certe, e non gia il risultato di una deduzione, che, per quanto probabile e non arbitraria, lascia sopravvivere la ipotizzabilita di conclusioni diverse ed opposte, e, quindi, un margine di dubbio. (Conf 2409'68 mass 334791).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)