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Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 15/09/1970 (Rv. 347253 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - IPOTIZZABILITA DI CONCLUSIONI DIVERSE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347253-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - IPOTIZZABILITA DI CONCLUSIONI DIVERSE - ESCLUSIONE.*

In tema di presunzioni, l'esistenza del fatto ignoto deve rappresentare, in base al principio dell'id quod plerumque accidit, la conseguenza, se non necessaria, almeno univoca e logica di premesse determinate e certe, e non gia il risultato di una deduzione, che, per quanto probabile e non arbitraria, lascia sopravvivere la ipotizzabilita di conclusioni diverse ed opposte, e, quindi, un margine di dubbio. (Conf 2409'68 mass 334791).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)