Sez. L, Sentenza n. 3227 del 19/04/1990 (Rv. 466708 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CONTROVERSIE RELATIVE - CONTESTAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AVVIAMENTO ED IMPUGNAZIONI DEL MEDESIMO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - EFFETTI - INSORGENZA DI QUESTIONE DI GIURISDIZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 295 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - DELIBERAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI DETTO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE IN IPOTESI DI "SCORRIMENTO".*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CONTROVERSIE RELATIVE - CONTESTAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AVVIAMENTO ED IMPUGNAZIONI DEL MEDESIMO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - EFFETTI - INSORGENZA DI QUESTIONE DI GIURISDIZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 295 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - DELIBERAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI DETTO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE IN IPOTESI DI "SCORRIMENTO".*
Nella controversia davanti al giudice ordinario - promossa nei confronti di imprenditore privato, per l'adempimento dell'Obbligo di assunzione, da parte di chi sia avviato al collocamento obbligatorio in forza di provvedimento del competente ufficio provinciale del lavoro ed ai sensi della legge n. 482 del 1968 - l'insorgere di contestazioni sulla legittimità di tale provvedimento od anche l'impugnazione di esso davanti al giudice amministrativo non comportano, rispettivamente, né questioni sulla giurisdizione del giudice adito, né l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., in quanto attengano esclusivamente alla sussistenza o meno dei presupposti del diritto fatto valere in giudizio e non precludono il potere-dovere dello stesso giudice ordinario di provvedere alla delibazione incidentale della suddetta legittimità nonché, in caso di esito negativo della relativa indagine, da estendere anche ad altri Atti dell'iter amministrativo che condizionano la validità di quello conclusivo di avviamento (nella specie, la deliberazione della commissione provinciale, che, nell'ipotesi di cosiddetto "scorrimento", deve tener presente la graduatoria interna della categoria interessata ed i criteri preferenziali di cui all'art. 15, quarto comma, lettera C della legge n. 264 del 1949), di procedere alla "disapplicazione" del contestato provvedimento. (V 4063/87, mass n 452847; (V 3456/85, mass n 441109; (V 2642/85, mass n 440439).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)