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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 591 del 1988

Decisione
decisa il 1988-05-12, depositata il 1988-05-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:591
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9195

  • Tributi in genere
  • Accertamento e riscossione delle imposte sui redditi
  • Pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie
  • Iscrizione a ruolo
  • Avvido di accertamento
  • Notifica
  • Destinatari
  • Obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente e rappresentanti (amministratori di società)
  • Mancata previsione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata con precedente pronuncia e che non prospetti nuovi e diversi profili di illegittimità va a sua volta dichiarata manifestamente infondata. Nella specie trattasi dell'art. 98 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la notifica agli obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente - ed in particolare agli amministratori di società - degli avvisi di accertamento. - O. n. 48/1988

Norme impugnate

  • art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone sul ricorso proposto da Gri Omero contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pordenone, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pordenone - nel corso del procedimento iniziato da Omero Gri avverso avviso di mora contenente iscrizione a ruolo di soprattasse notificatogli nella veste di obbligato solidale ai sensi dell'art. 98 d.P.R. 602/73 - con ordinanza in data 6 marzo 1987 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 98 d.P.R. n. 602/73, nella parte in cui detta norma non prevede la notifica agli amministratori di una società, in qualità di obbligati solidali con il soggetto rappresentato, degli accertamenti relativi ad imposte dovute dalla società medesima; che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
punto 2
Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 48 del 1988; che nella detta ordinanza si è osservato, quanto al diritto di difesa, che nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario e, quanto all'art. 3 Cost., che rientra nelle attribuzioni del legislatore ordinario disciplinare i rapporti concernenti la solidarietà tributaria sempre che non siano superati i limiti di ragionevolezza, ciò che nella specie non ricorre per la stretta relazione della posizione dell'amministratore con quella della società rappresentata, e la conseguente soggezione alle medesime sanzioni comminate in caso di violazione dei precetti tributari; che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata ordinanza; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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