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Sez. 3, Sentenza n. 11810 del 09/06/2016 (Rv. 640241 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE | Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Esercizio del suddetto potere anche nel corso dell'espletamento della prova - Ammissibilità - Valutazione della superfluità della ulteriore assunzione della prova - Necessaria esplicitazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640241-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 209, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)