Sez. 3, Sentenza n. 9551 del 22/04/2009 (Rv. 607810 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE | Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Esercizio del suddetto potere anche nel corso dell'espletamento della prova - Ammissibilità - Valutazione della superfluità della ulteriore assunzione della prova - Necessaria esplicitazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE
La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)