Sez. 1 - , Sentenza n. 7110 del 20/03/2017 (Rv. 644822 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | Facoltà di operare separatamente sul conto - Configurabilità - Condizioni - Espressa e formale menzione nel contratto - Necessità - Fondamento.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE
In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1854, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)