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Sez. 1, Sentenza n. 8820 del 11/08/1995 (Rv. 493646 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Limite di valore delle cose conservate e risarcimento del danno in tale limite - Pattuizione - Nullita - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493646-01

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

Nel servizio bancario delle cassette di sicurezza, la clausola del contratto che dispone che l'uso delle cassette è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite e che comporta l'obbligo dell'utente di non conservare nella cassetta cose aventi nel complesso valore superiore a detto limite, in correlazione con l'altra che, in caso di risarcimento del danno verso l'utente, dovrà tenersi conto della precedente clausola, si qualifica come attinente alla limitazione della responsabilità sotto il profilo della limitazione del risarcimento dovuto ed è, pertanto, nulla ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 1229 comma primo cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1839

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)