Sez. 3, Sentenza n. 20948 del 30/09/2009 (Rv. 609684 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Clausola limitativa del risarcimento dei danni - Riferimento al valore massimo dei beni depositati nella cassetta di sicurezza - Omessa previsione del divieto di custodia di valori eccedenti - Natura di tale clausola - Patto di esonero da responsabilità - Nullità - Condizioni - Riconducibilità del danno a colpa grave dell'istituto di credito.
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, la clausola negoziale che limiti il risarcimento del danno da parte della banca (nella specie, per furto) nell'ambito del valore massimo dei beni introdotti nella cassetta, ancorché tale valore sia ragguagliato a vari livelli di canone, senza tuttavia che sia evidenziato preventivamente il divieto per il cliente di custodirvi valori eccedenti il pattuito, non delimita l'oggetto del contratto - con il quale la banca non assume l'obbligo della custodia e della garanzia delle cose contenute nella cassetta, bensì quello di fornire locali idonei, di custodirli e di garantire l'integrità della cassetta - ma integra un patto di esonero di responsabilità, il quale è nullo, ai sensi dell'art. 1229, primo comma, cod. civ., nell'ipotesi in cui il danno derivi da colpa grave della banca, senza che tale clausola possa influire sulla limitazione quantitativa del danno risarcibile sotto il profilo della prevedibilità del danno stesso (art. 1225 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1839
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)