Sez. 3, Ordinanza n. 19037 del 18/04/2007 Ud. (dep. 17/05/2007) Rv. 238084 - 01
IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE | Effetti della declaratoria di illegittimità dell'art. 1 L. n. 46 del 2006 - Appellabilità da parte del P.M. delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa - Conseguenze - Trasmissione al giudice competente per l'appello.
IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. n. 46 del 2006 (Corte cost. n. 26 del 2007), sono appellabili dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. quale risultante all'esito della pronuncia di incostituzionalità, le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa; ne consegue che il ricorso proposto dal pubblico ministero prima della sentenza della Corte costituzionale si converte in appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)