Sez. 1, Sentenza n. 21766 del 11/05/2007 Ud. (dep. 04/06/2007) Rv. 236767 - 01
IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE | Ricorso del PM avverso sentenza di proscioglimento ex art. 10 L. n. 46 del 2006 - Illegittimità costituzionale della norma - Reviviscenza dell'appello del P.M. e conversione del ricorso in appello - Eventuale annullamento della sentenza - Trasmissione al giudice competente per l'appello.
IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE
In materia di impugnazioni il pubblico ministero, in forza della successiva invalidazione della norma che ne precludeva l'appello (ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod.proc.pen., escludeva che il P.M. potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, nonchè della disposizione transitoria dell'art. 10, comma secondo L. n. 46 del 2006), ha in ogni caso il diritto di appellare la sentenza di proscioglimento di primo grado. Di talchè, atteso che il ricorso per cassazione proposto dallo stesso, che sia formalmente ammissibile, va trattato e deciso come ricorso immediato, a norma dell'art. 569 cod.proc.pen., ne consegue la conversione del ricorso in appello, in caso di enunciazione di motivi attinenti agli apprezzamenti di fatto del giudice di merito o alla congruità della motivazione, mentre l'eventuale annullamento della sentenza impugnata per vizi diversi da quelli citati impone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)