Sez. L, Sentenza n. 6623 del 11/11/1986 (Rv. 448781 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO PER I DIPENDENTI DA INDUSTRIE CHIMICHE 23 LUGLIO 1979 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI COMPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO PER I DIPENDENTI DA INDUSTRIE CHIMICHE 23 LUGLIO 1979 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI COMPORTO.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, della disposizione di un contratto collettivo di diritto comune è incensurabile in Sede di legittimità, se sostenuta da adeguata e corretta motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva in particolare ritenuto che la disposizione transitoria dell'art. 39 del contratto collettivo per i dipendenti da industrie chimiche del 23 luglio 1979 non escludeva la Rilevanza, ai fini della Determinazione del periodo di comporto, delle assenze anteriori al 23 luglio 1979). (V 2700/86, mass n 445758; (V 1169/86, mass n 444658).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1979 num. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)