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Sez. L, Sentenza n. 1169 del 25/02/1986 (Rv. 444658 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ARTT. 6 E 11 CCNL 8 GENNAIO 1970 PER I DIPENDENTI DELLA INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA IN ORDINE AL COMPUTO DEL COMPENSO DELLE GIORNATE FESTIVE CADENTI NEI GIORNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN CASO DI COSIDDETTA SETTIMANA CORTA.*
Stato
decisa il 1986-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444658-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ARTT. 6 E 11 CCNL 8 GENNAIO 1970 PER I DIPENDENTI DELLA INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA IN ORDINE AL COMPUTO DEL COMPENSO DELLE GIORNATE FESTIVE CADENTI NEI GIORNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN CASO DI COSIDDETTA SETTIMANA CORTA.*

L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se condotte nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e sostenuta da adeguata e corretta motivazione. (nella specie, concernente l'interpretazione degli artt. 6 e 11 del C.C.n.L. 8 gennaio 1970 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, in caso di adozione della settimana corta, il compenso delle giornate festive cadenti nei giorni dal lunedì al venerdì dovesse essere ragguagliato - con la maggiorazione del venti per cento - ad un sesto, cioè, sei ore e quaranta minuti, delle quaranta ore settimanali, anziché ed un quinto, pari ad otto ore). (Conf 1354/84, mass n 433478).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 6, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)