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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20042 del 13/07/2023 (Rv. 668281 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Accise sul gasolio per autotrazione - Istanza di rimborso - Perfezionamento del silenzio-assenso - Successivo avviso di pagamento - Conseguenze - Revoca del silenzio-assenso - Affidamento tutelabile del contribuente - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668281-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

In tema di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l'avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per effetto del decorso di 60 giorni, di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995, dalla ricezione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente, il quale non può utilmente invocare un affidamento tutelabile in ragione del mero decorso del termine, in quanto esso non esaurisce, né impedisce, l'esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria, essendo egli stesso l'autore dell'istanza e, dunque, a conoscenza dell'assenza del presupposto qualificante per fruire dell'aliquota ridotta dell'accisa (nella specie per non aver indicato il numero di targa degli automezzi riforniti).

DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 247 art. 17, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)