Sez. 5 - , Ordinanza n. 25095 del 08/10/2019 (Rv. 655439 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Agevolazioni fiscale sul consumo di gasolio - Istanza documentata del contribuente - Silenzio-assenso - Configurabilità - Compensabilità del credito - Potere impositivo di controllo - Legittimità - Conseguenze - Annullabilità dell'assenso illegittimamente formatosi con recupero del credito - Provvedimento motivato - Avviso di accertamento - Coincidenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali (nella specie sul consumo di gasolio), a fronte della presentazione di una dichiarazione documentata contenente l'opzione per la compensazione in luogo del credito d'imposta, la mancata comunicazione, nel termine di 60 giorni, del provvedimento di diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria determina l'implicito accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, sicché il contribuente può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 247 del 1997, fermo restando il potere impositivo e di controllo dell'Ufficio che può annullare il silenzio-assenso illegittimamente formatosi con provvedimento motivato coincidente con lo stesso avviso di accertamento con cui procede al recupero del credito d'imposta indebitamente compensato o rimborsato.
Riferimenti normativi: DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 247 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)