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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18712 del 10/09/2020 (Rv. 658663 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Silenzio assenso illegittimamente formato – Annullamento dello stesso con provvedimento motivato – Possibilità – Coincidenza dell’annullamento con l’avviso di accertamento
Stato
decisa il 2020-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658663-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

In tema di agevolazioni d'accise sul gasolio per autotrazione, il silenzio assenso previsto dall'art. 4 d.p.r. n. 277 del 2000, relativo alla domanda proposta dal contribuente, non impedisce, decorso il termine per il suo perfezionamento, l'esercizio del potere di controllo ed impositivo dell'Amministrazione finanziaria da esercitarsi con apposito provvedimento motivato di annullamento dell'atto di assenso illegittimamente formatosi, che, pertanto, ha natura di avviso di accertamento, con il quale l'Amministrazione è legittimata a procedere al recupero del credito di imposta indebitamente compensato o rimborsato.

Riferimenti normativi: DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)