Sez. 2, Sentenza n. 21246 del 10/10/2007 (Rv. 600003 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE | Abbassamento del corridoio condominiale effettuato dal condomino nel tratto corrispondente alla soffitta del suo appartamento - Uso della cosa comune - Esclusione - Acquisizione definitiva a vantaggio della proprietà esclusiva di un condomino di parte della volumetria del corridoio comune - Sussistenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE
In tema di condominio, con riferimento all'uso della cosa comune ai sensi dell'articolo 1102 cod. civ., l'abbassamento del soffitto del corridoio condominiale di accesso alle singole unità abitative, effettuato dal condomino nel tratto del corridoio in corrispondenza della soffitta del proprio appartamento, peraltro anche con l'incremento di carichi non accertati dalla competente autorità e senza il rispetto della normativa antisismica - come nella specie -, non costituisce uso della cosa comune, ma acquisizione in maniera definitiva a vantaggio della proprietà esclusiva del singolo condomino di parte della volumetria del corridoio comune con contestuale sottrazione di tale parte comune alla funzione cui essa è destinata a svolgere nel contesto dell'intero corridoio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)