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Sez. 2, Sentenza n. 26737 del 06/11/2008 (Rv. 606606 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE | Utilizzazione da parte di un condomino della canna fumaria dell'impianto centrale di riscaldamento dismesso dal condominio - Uso frazionato della cosa comune - Esclusione - Violazione dell'art. 1102 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606606-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE

In tema di condominio, nel caso in cui un condomino utilizzi la canna fumaria dell'impianto centrale di riscaldamento - nella specie per lo scarico dei fumi da una pizzeria - dopo che questo sia stato disattivato dal condominio, sussiste violazione dell'articolo 1102 cod. civ., trattandosi non di uso frazionato della cosa comune, bensì della sua esclusiva appropriazione e definitiva sottrazione alle possibilità di godimento collettivo, nei termini funzionali praticati, per legittimare le quali è necessario il consenso negoziale (espresso in forma scritta "ad substantiam") di tutti i condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)