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Sez. 2, Sentenza n. 781 del 28/01/1987 (Rv. 450466 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CRITERI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ESECUZIONE SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450466-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CRITERI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ESECUZIONE SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV.*

La mutatio libelli vietata dall'art. 184 cod. proc. civ. è solo quella che si traduce in una pretesa oggettivamente diversa da quella originaria, basata su differenti presupposti e che determina uno spostamento dei termini della contestazione, tale da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio. Non attua pertanto una mutatio, ma mera emendatio libelli, consentita dallo stesso art. 184, la parte che, in Sede di precisazione delle conclusioni, richieda l'esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. dell'Obbligo di contrarre, del quale, con l'atto introduttivo del giudizio abbia domandato l'accertamento trattandosi di semplice specificazione della generica pretesa originaria. (Conf 4438/82, mass n 422429; (Conf 6434/80, mass n 410199).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)