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Sez. 2, Sentenza n. 4438 del 07/08/1982 (Rv. 422429 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - CONCERNENTE IL "PETITUM" - AMMISSIBILITÀ - CRITERI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ACQUISTO DI IMMOBILE.*
Stato
decisa il 1982-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422429-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - CONCERNENTE IL "PETITUM" - AMMISSIBILITÀ - CRITERI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ACQUISTO DI IMMOBILE.*

La mutatio libelli, vietata dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., ricorre, relativamente al petitum, soltanto quando sia innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato, cioè come il provvedimento richiesto al giudice, ma come petitum mediato, che riguarda il conseguimento di un determinato bene giuridico. Pertanto, non si ha una mutatio, bensì una mera emendatio libelli, consentita nel corso del giudizio di primo grado, quando l'attore, dopo avere domandato, con l'atto introduttivo, di essere riconosciuto unico ed esclusivo proprietario di un immobile acquistato dal convenuto, sulla base di una scrittura privata a firma di quest'ultimo, contenente un riconoscimento in tal senso, richieda altresì, in subordine, nelle conclusioni definitive, che, accertata l'intervenuta interposizione reale di persona e l'autenticità di quella firma, sia pronunciato il trasferimento del bene in suo favore. (V 1286/80, mass n 404786, sulla prima parte; (V 1437/79, mass n 397759).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)