Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 19/06/2015 (Rv. 635947 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Impugnazione incidentale oltre il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Mancato decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Conseguenze previste dall'art. 334 cod. proc. civ.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE
L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)