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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6386 del 06/03/2020 (Rv. 657292 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Termine a ritroso di venti giorni prima dell’udienza - Computo - Criteri - Comparsa depositata oltre il termine - Inammissibilità dell’appello - Mancato decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2020-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657292-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE

Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa. Ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)