diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3101 del 21/01/1997 Ud. (dep. 02/04/1997) Rv. 207861 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Art: 1 legge n.386 del 1990 - Emissione senza autorizzazione - Giudice di merito - Prova della colpevolezza - Estremi - Giudizio di legittimità - Ipotesi di censura improponibile.
Stato
decisa il 1997-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207861-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

A proposito della fattispecie legale di cui all'art.1 legge 15 dicembre 1990, n.386, in tema di emissione di assegni bancari senza autorizzazione, quando non sia dedotto, nella sede della contestazione del reato, né emerga dalla prova che ne fornisce l'accusa, che l'autorizzazione ad emettere assegni - da parte della banca trattaria - sia venuta a mancare per effetto della revoca, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 9 stessa legge, rilevando, invece, la carenza del fatto autorizzativo o perché mai intervenuto o in quanto collegantesi ad un evento estintivo del rapporto, che non si sia individuato quale esito del detto procedimento, il giudice di merito - in mancanza di alcuna eccezione dell'imputato circa la compiuta integrazione dell'illecito ascrittogli - non dovrà pretendere dall'accusa pure la dimostrazione della consapevolezza del giudicabile, circa il difetto dell'autorizzazione, bastando la prova della realizzazione della materialità del reato e della relativa attribuibilità soggettiva all'incolpato, come fornite dal verbale di protesto dell'assegno, nel quale si dia atto che l'autorizzazione in favore dell'emittente sia mancante. Pertanto non potrà consentirsi all'imputato di censurare, solo in sede di legittimità, la correttezza dell'intervenuta affermazione di colpevolezza sotto il profilo - mai in precedenza coinvolto nella dialettica processuale - del mancato accertamento di fattori costitutivi, quali la spedizione e la ricezione della raccomandata di revoca, che sono propri solo della specifica ipotesi - risultante invece nella sede di merito non coincidente con gli estremi del caso - dell'emissione dell'assegno, seguita alla revoca dell'autorizzazione, posta in essere dalla banca trattaria, giusta la previsione dell'art.9 citata legge n.386 del 1990.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 3, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)