Sez. 5, Sentenza n. 5274 del 20/02/1996 Ud. (dep. 27/05/1996) Rv. 205064 - 01
Titoli di credito - Assegno bancario - In genere | Art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - Emissione senza autorizzazione - Prova - Revoca della convenzione di "cheque" - Esclusione - Oggetto: inesistenza attuale del rapporto di provvista e dell'autorizzazione - Sussistenza - Conoscenza da parte del traente - Desumibilità dal verbale - Ragione: atto di fede privilegiata - Prova contraria - Possibilità - Onere dell'imputato.
Titoli di credito - Assegno bancario - In genere
Il reato di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 prescinde dalla pregressa convenzione di "cheque", sicché il fatto che l'accusa deve provare non è la revoca della suddetta convenzione (che è fuori della struttura oggettiva e soggettiva della fattispecie), ma l'inesistenza attuale del rapporto di provvista e dell'autorizzazione ad emettere assegni. Correttamente, pertanto, a fronte della mera prospettazione di buona fede, l'inesistenza e la conoscenza della non attualità dell'autorizzazione sono desunte dalla chiusura del conto e dal verbale di protesto, che attesta con fede privilegiata, in ordine alla causale del mancato pagamento, quanto dichiarato dal trattario al pubblico ufficiale che lo forma. Tale prova, liberamente e criticamente valutata, ed eventualmente integrata "aliunde", fa fede fino a prova contraria, che grava sull'imputato. (Conf. sez. 5, 27 maggio 1996, n. 218, Lipari; Contra, sez. 5, 17 maggio 1996, n. 393, Novelli).
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)