Sez. 5, Sentenza n. 8345 del 18/06/1997 Ud. (dep. 13/09/1997) Rv. 208602 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione di assegno senza autorizzazione - Obbligo del correntista di accertare la persistenza dell'autorizzazione - Esclusione - Comunicazione da parte della banca - Necessità.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
In materia di disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, devesi escludere che il correntista abbia l'obbligo di accertare, quando emette assegni bancari sul conto corrente di cui è titolare, che persiste l'autorizzazione della Banca trattaria ad emetterli; egli deve soltanto accertare che vi sia la provvista in relazione agli assegni bancari emessi. Solo l'avvenuta comunicazione della revoca prima dell'emissione degli assegni bancari realizza la finalità di far conoscere effettivamente al titolare del conto corrente, in tale momento, il recesso della Banca e consente al correntista di evitare di incorrere in illecito o di affermare, in caso di avvenuta emissione dei titoli, che questi sono stati emessi con la consapevolezza, nell'agente, della sopravvenuta inesistenza dell'autorizzazione del trattario ad emetterli.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)